LA LEGGE SUL CYBERBULLISMO
E’ una nuova modalità di violenza che utilizza i social per denigrare, sottomettere, intimorire bullizzare. Si chiama infatti cyberbullismo e da tempo si stanno cercando le modalità opportune per limitare i danni e interrompere, in qualche modo, la diffusione di materiale privato in web, diffuso allo scopo di danneggiare qualcuno.
E’ di pochissimi giorni fa la notizia che la Camera abbia delineato, all’unanimità, la legge per contrastare questo fenomeno e tutelare soprattutto i minori coinvolti.
Si parla prima di tutto di prevenzione, attuabile con l’educare i più giovani all’uso dei social e alla consapevolezza di quale danno comporti una simile azione di divulgazione illecita.
Le cronache oramai non ci risparmiano, purtroppo, la descrizione dei casi in cui soggetti più fragili sono arrivati addirittura al suicidio per l’umiliazione subita.
Ecco la definizione ufficiale del crimine: Cyberbullismo (bullismo telematico) è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori, nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare), al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.
Entro le prime 48 si può chiedere al gestore del sito la rimozione dal web del materiale in questione, altrimenti ci si può rivolgere al Garante della privacy, ma -si sa- che procedure non sono così immediate e risolutive e offrono comunque il tempo perché la diffusione delle immagini possa fare gravi danni o possa essere trasferita in altre pagine.
Intanto si sta cercando di selezionare, in ogni scuola, un docente di riferimento per tutte le azioni che si possano dare, in collaborazioni con le famiglie dei ragazzi e le autorità di polizia, per contrastare il cyberbullismo e risolverlo in tutte le sue fasi.
Il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha poi il dovere di dare le linee guida, e di aggiornarle almeno ogni due anni, per la prevenzione e le norme da poter utilizzare.
Si spera che, non le nuove disposizioni, si dia inizio ad una seria ed efficace azione di monitoraggio, che classifichi i vari casi e sia in grado di prevederne la pericolosità e la diffusione, nonché i danni sulla psicologia e la vita stessa delle persone, vittime coinvolte.
Nel mentre, il nostro pensiero e la nostra preghiera vanno alle persone che non ce l’hanno fatta ad aspettare questa legge, che si sono tolte la vita, prese dalla disperazione e sopraffatte dalla vergogna per il pubblico ludibrio cui sono state sottoposte
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