La Lega riporta il crocifisso in tutte le scuole e negli uffici pubblici e per questo presenta una la proposta di legge, per mano dell’Onorevole Barbara Saltamartini.
La pdl n. 387, depositata in Parlamento nel Marzo scorso dalla Lega e intitolata “Disposizioni concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni”, chiede esplicitamente che il crocifisso, il simbolo della nostra devozione a Gesù, sia obbligatoriamente presente nei luoghi in cui i nostri ragazzi passano la maggior parte delle della loro giornata e nei luoghi in cui anche gli adulti svolgono le loro attività quotidiane.
“Le ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali, hanno profondamente ferito il significato non solo religioso del Crocifisso, ma anche e soprattutto quale simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa”. Per questo motivo, è necessario ribadire che la laicità dello Stato non deve essere un pretesto per rinunciare alla nostra identità, perché “Rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese”.
Pare -e si spera ardentemente- che siano finiti i tempi in cui ci si poteva vergognare di mostrare a tutti gli altri il proprio Credo religioso e se questo risultato non si è potuto ottenere grazie alla forza della fede, ora si otterrà per non incappare nell’accusa di vilipendio -per chiunque rimuova il crocifisso dagli ambienti su citati, punibile con un’ammenda che va da 500 a 1.000 euro.
La pdl n. 387 proposta dalla Lega consta di 5 articoli:
ART. 1. (Princìpi).
1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell’Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.
ART. 2. (Finalità).
1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, la presente legge disciplina l’esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità degli articoli 3 e 4, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo del Paese al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.
Nel terzo e nel quarto articolo della pdl si parla, rispettivamente, dei luoghi in cui il crocifisso deve essere apposto (secondo un lungo elenco, dalle scuole alle carceri, dagli uffici alle ambasciate), entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, nonché delle sanzioni per coloro che lo rimuovono o ne rifiutano l’esposizione.
ART. 5. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Antonella Sanicanti