Il «Motu proprio» voluto da Francesco alla vigilia del Sinodo sulla famiglia, ha introdotto importanti novità. Se ne è parlato lunedì 30 maggio, a Firenze, nel «Dies annualis» del Tribunale Etrusco. L’intervento del Moderatore, il card. Giuseppe Betori e la relazione di padre Sabbarese. Le nuove norme prevedono anche una forma «brevior» da svolgersi davanti al vescovo nel caso di richiesta consensuale dei coniugi.
Ho deciso di dare disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio». Così scriveva Papa Francesco nel «Motu proprio» con cui, nell’agosto 2015, ha modificato le norme che riguardano i processi per il riconoscimento della nullità matrimoniale.
Un documento che ha riformato in maniera radicale il lavoro dei tribunali ecclesiastici: era inevitabile quindi che proprio questo fosse al centro degli interventi del «Dies annualis» del Tribunale ecclesiastico regionale etrusco, celebrato lunedì 30 maggio nel Seminario di Firenze. Il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e Moderatore del Tribunale regionale, ha ricordato quelli che sono i principi alla base dell’intervento di riforma messo in atto dal Papa: in particolare, «accessibilità» e «celerità» dei processi. Il primo punto vede la Chiesa italiana ben pronta: sul piano dei costi ad esempio la Cei era già intervenuta per ridurre o annullare le spese per chi non ha mezzi economici. Sui tempi dei processi invece il Motu proprio introduce importanti novità per rendere l’iter giuridico più veloce: «Dovremo essere solleciti – ha commentato Betori – ad accogliere questo desiderio del Papa».
Nell’ultima assemblea generale della Cei, i vescovi italiani si sono confrontati sul modo in cui attuare queste indicazioni, senza ancora giungere però a specifiche determinazioni. Quello che è certo è che la riforma rende più evidente il ruolo del vescovo che, come pastore e capo della diocesi, è anche giudice tra i fedeli a lui affidati. Un aspetto teologico non privo di conseguenze pratiche: questa funzione infatti, scrive il Papa, non può essere completamente delegata. Le nuove norme prevedono, in particolare, un processo «brevior» in cui il giudice è lo stesso vescovo, come «garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina». Questa forma breve si applica nei casi in cui la richiesta di riconoscimento della nullità del matrimonio è consensuale tra i due coniugi ed è sostenuta da argomenti «particolarmente evidenti». Il Motu proprio prevede comunque che ci siano forme di collaborazione tra i tribunali diocesani: per questo resta in funzione il Tribunale ecclesiastico regionale Etrusco, come luogo in cui far confluire le cause che richiedano processi in forma ordinaria. L’altra grande novità è che non viene più richiesta la «doppia sentenza conforme»: in pratica, una sola sentenza a favore della nullità del matrimonio è sufficiente affinché le persone possano essere ammesse a nuove nozze.
A spiegare nei dettagli la riforma introdotta da Papa Francesco è stato padre Luigi Sabbarese, decano della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana in Roma. Questo Motu proprio, ha sottolineato, nasce strettamente collegato al Sinodo dei vescovi sulla famiglia: il Papa si richiama esplicitamente ai padri sinodali che nella Relazione finale della prima assemblea del Sinodo hanno sollecitato «processi più rapidi ed accessibili». I vescovi, ha ricordato padre Sabbarese, hanno chiesto anche una impostazione più «pastorale». Non a caso Francesco ricorda che il fine supremo del diritto ecclesiastico, anche nel campo matrimoniale, è «la preoccupazione della salvezza delle anime».
Il Tribunale ecclesiastico regionale etrusco ha accolto quei criteri di accessibilità e celerità dei processi richiesti da Papa Francesco: il Vicario giudiziale mons. Roberto Malpelo, durante il «Dies annualis», ha illustrato alcuni dati che mostrano una velocizzazione dell’iter giudiziario che ha portato a un abbattimento delle cause arretrate, passate dalle 312 del 2014 alle 273 del 2015. Generalmente, ha affermato, passa circa un anno tra l’introduzione di una causa e la sua conclusione.
Molto importante, ha sottolineato mons. Malpelo, è anche il lavoro di informazione, fatto attraverso specifici servizi di ascolto aperti presso le varie diocesi toscane, che aiutano e indirizzano le persone, e attraverso il sito internet www.teretrusco.it che ha visto nell’ultimo anno un altissimo numero di consultazioni: anche qui le persone interessate possono raccogliere informazioni sulle attività del Tribunale e sulle norme che regolano il riconoscimento della nullità matrimoniale.
Il «difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente»: è questa la motivazione più ricorrente tra quelle presentate da chi, nel corso del 2015, ha presentato al Tribunale ecclesiastico regionale Etrusco la richiesta di riconoscimento di nullità del matrimonio. Tra le 145 cause introdotte, 65 riportavano questa motivazione; altre 30 cause sono state introdotte adducendo l’incapacità di uno dei coniugi di assumere gli oneri matrimoniali.
Le altre motivazioni con cui sono state introdotte le cause di nullità matrimoniale riguardano in gran parte la «simulazione del consenso matrimoniale», secondo cui il consenso dato da uno dei coniugi (o da entrambi) al matrimonio non corrisponderebbe in realtà con la sua volontà interiore. 60 cause in particolare riguardano l’esclusione della prole, 50 l’esclusione della indissolubilità matrimoniale, 6 cause l’esclusione della fedeltà, 2 cause l’esclusione della sacramentalità del matrimonio. Altre 2 cause sono state introdotte addirittura per «simulazione totale».
Tra le motivazioni meno ricorrenti c’è anche il dolo (3 cause): uno dei coniugi avrebbe ottenuto il consenso dell’altro tramite raggiro. Una causa è stata introdotta per «condizione»: il Diritto Canonico indfatti esclude che il consenso al matrimonio possa essere sottoposto a condizioni che riguardano la futura vita matrimoniale.
Una sola causa di nullità, infine, è stata introdotta per difetto di forma.
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