Dato che l’aborto è considerato un diritto inalienabile della donna, è possibile abortire se si vuole un maschietto invece che una femminuccia? Il quesito potrebbe sembrare assurdo e la risposta scontata, ma in realtà così non è: sebbene, infatti, gli aborti sono per la maggior parte dei casi effettuati da donne che per varie ragioni, si sentono o sono impossibilitate a portare avanti la gravidanza, la motivazione per decidere di interromperla potrebbe essere benissimo il sesso del nascituro (non in Italia). Un esempio di ciò ci viene fornito dalla Svezia, Paese antesignano in fatto di aborto (la pratica è legale sin dal 1938) dove una donna nel 2009 ha chiesto ad i medici se potesse abortire dato che avrebbe preferito avere un maschietto.
Aborto per preferenza di sesso: il caso svedese
La donna, già madre di due bambine, aveva provato con il compagno ad avere un’altra gravidanza nella speranza che questa volta potesse nascere un maschietto. Secondo quanto riportato da ‘Avvenire‘ quando ha praticato l’amniocentesi per verificare il sesso del nascituro era talmente delusa dal fatto che fosse un’altra bambina da desiderare di non portare avanti la gravidanza. Secondo quanto raccontato, i medici si sarebbero rivolti alla Commissione nazionale della salute per decidere se il suo desiderio poteva essere realizzato e questa, dopo aver vagliato il caso, avrebbe risposto affermativamente. L’aborto sarebbe stato accettato perché per la legge svedese la donna ha il diritto inalienabile di praticare l’aborto entro le 18 settimane non importa quale sia il motivo.
In Italia si potrebbe verificare lo stesso? In realtà ad oggi non ci sono stati casi simili, o per lo meno non sono stati portati alla luce. Se un simile proposito fosse venuto in mente a qualcuna delle donne che ha praticato aborto in questi 40 anni di legge 194 possibilmente non lo ha mai condiviso la propria motivazione, preferendo addurre una motivazione differente per interrompere la gravidanza. Anche perché la legge italiana a riguardo è più restrittiva, secondo l’articolo 4 della legge sull’interruzione di gravidanza, infatti, alla donna è permesso abortire entro i 90 giorni nel caso in cui: “Accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”.
Luca Scapatello