Se ammonisco il sacerdote manco di carità?

 

Se ammonisco un sacerdote, che non sta compiendo la volontà del Signore o non sta rimanendo fedele  al vangelo pecco di presunzione? o sto interpretando la vera correzione fraterna? 

Interrogativi del genere potrebbero dar luogo a molti distinguo di carattere teoretico, e a varie incursioni dell’ambito della Storia ecclesiastica, una storia certamente bella, affascinante ma altrettanto ricca di episodi paradossali e in qualche modo sorprendenti.

Per amor di brevità e di più larga fruizione possibile da parte del lettorato cattolico, ci limiteremo a riportare il pensiero che san Tommaso d’Aquino (1225-1274) dedica alla questione nella mai troppo celebrata Summa theologiae. Si ricordi en passant che sia il Concilio Vaticano II (1962-1965) che il Codice di Diritto canonico (1983) consigliano di aver Tommaso come guida sicura per gli studi di teologia.

Utilizziamo qui la nuova e magnifica edizione della Summa curata dai padri domenicani di Bologna (La Somma teologica, Edizioni Studio Domenicano, 4 volumi, 2014-2016).

La Summa (o Somma) è composta da tre parti. La Seconda parte è divisa a sua volta in due sezioni. Nella seconda sezione, s. Tommaso tratta di temi importantissimi della morale, in stretta connessione con la sua visione teologica e filosofica della vita cristiana. Così, dopo aver trattato lungamente della fede (questioni 1-16) e della speranza (questioni 17-22), l’Angelico tratta della carità (questioni 23-44), analizzando in profondità le virtù morali connesse alla carità, e i vizi opposti.

L’intera questione 33 è dedicata alla Correzione fraterna. San Tommaso dimostra, con il suo splendido metodo razionale e teologico insieme, che la correzione fraterna è un atto di carità (articolo 1); che la correzione fraterna è obbligatoria di precetto (articolo 2); che la correzione fraterna non spetta solo ai prelati (articolo 4); che il peccatore (pubblico) non è tenuto a correggere i colpevoli (articolo 5); che uno deve astenersi dal correggere il colpevole se vi è un timore fondato che diventi peggiore (articolo 6: il che è una applicazione del principio classico della teoria cattolica sul male minore); che nella correzione fraterna è obbligatorio far precedere l’ammonizione privata alla denuncia pubblica (articolo 7); e che infine la pubblica denuncia del peccatore deve essere preceduta dal ricorso ai testimoni (articolo 8).

Tutti temi importanti che rendono la Summa di Tommaso un insieme di trattati, leggibili sia senza il resto, sia ancora meglio con il resto: ciò che precede e ciò che segue.

L’articolo 4, che volontariamente abbiamo omesso sopra, è la risposta a questo quesito specifico: “Un suddito è tenuto a correggere il suo prelato?”.

Già la domanda è significativa. Tommaso non si chiede se il suddito, ovvero nei termini attuali il semplice fedele può fare detta correzione, bensì se è tenuto a farla. Se un laico potesse correggere un prelato, ciò non autorizzerebbe assolutamente a farlo. Se invece il laico, o il sottoposto, è in certi casi, tenuto alla correzione fraterna verso chi gli è superiore (nella Chiesa, nello Stato, nella famiglia, nella società etc.), allora tale correzione più che un diritto diventa un dovere. Non farla, ovviamente nei giusti modi, sarebbe quindi un delitto.

Ma come è possibile che un inferiore dal punto di vista giuridico possa anzi debba correggere il proprio superiore, specie ecclesiastico? Secondo s. Tommaso il motivo è semplice. Infatti, “la correzione fraterna che è un atto di carità spetta a tutti nei riguardi di qualunque persona verso cui siamo tenuti ad avere la carità”. Chiaro? Nell’amore del prossimo, che non ha limiti di sorta, rientra anche la correzione del prossimo. Condannare un male infatti è fare del bene, e correggere un errore è un gran ben per colui che è in errore. Ovviamente, una cosa è la correzione che il maestro fa all’alunno o il genitore al figlio, e una cosa è la correzione che il fedele può tentare di fare al proprio parroco o prelato. Sempre secondo l’Angelico infatti, l’atto virtuoso della correzione fraterna “deve essere moderato dalle debite circostanze, nelle correzioni che i sudditi fanno ai loro superiori si deve rispettare il debito modo: essa non va fatta con insolenza, né con durezza, ma con mansuetudine e rispetto”. Infine, s. Tommaso cita san Paolo, che in passo forse poco noto, così esorta i cristiani del suo tempo: “Non essere aspro nel riprendere un anziano, ma esortalo come se fosse tuo padre” (1 Tm 5,1).

Lo stesso Magistero della Chiesa ha legittimato in recenti documenti questa libertà, giusta e ragionevole, dei figli di Dio. Nella istruzione Donum veritatis, pubblicata nel 1990 dalla Congregazione per la dottrina della fede, allora guidata dal cardinal Ratzinger,

Al n. 30 si ricorda che “è dovere del teologo far conoscere alle autorità magisteriali i problemi suscitati dall’insegnamento (ecclesiastico) in se stesso, nelle giustificazioni che ne sono proposte o ancora nella maniera con cui è presentato. Egli lo farà in uno spirito evangelico, con il profondo desiderio di risolvere le difficoltà. Le sue obiezioni potranno allora contribuire ad un reale progresso, stimolando il Magistero a proporre l’insegnamento della Chiesa in modo più approfondito e meglio argomentato”. Ciò significa che non ogni insegnamento dell’autorità ecclesiastica è automaticamente materia di fede, e a volte è lecito porre delle obiezioni e dei quesiti, sempre nella carità che la correzione fraterna deve ispirare ai figli dello stesso Padre.

Non diversamente parlava il Codice di diritto canonico pubblicato da Giovanni Paolo II nel 1983. Il canone 212 comma 3 del libro II, insegna così: “In rapporto alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi (cioè i fedeli tutti) hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto agli altri fedeli, ferma restando l’integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori”.

Fabrizio Cannone

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